1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:

  • a)alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni;
  • b)al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
  • c)alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio ( o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo). 2. Ciascuno Stato Parte puo' altresi' adottare le misure legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti:
  • a)fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e
  • b)il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I del presente articolo.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art5 · fonte su Normattiva