[1]al buon funzionamento della giustizia

[2]Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente:

  • a)Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione o di promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio per ottenere una falsa testimonianza od impedire una testimonianza o la presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
  • b)Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione per impedire ad un funzionario della giustizia o dei servizi di individuazione e di repressione di esercitare i doveri della loro carica in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. Nulla nel presente comma pregiudica il diritto degli Stati Parte di disporre di una legislazione destinata a proteggere altre categorie di pubblici ufficiali

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art25 · fonte su Normattiva