[1]delle controversie

[2]1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo per mezzo di negoziazione. 2. Qualsiasi controversia fra due o piu' Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non puo' essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi sulle modalita' dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro puo' deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformita' con lo Statuto della Corte. 3. Ciascuno Stato Parte puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale riserva. 4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo puo' ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art15 · fonte su Normattiva