• a)L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorita' o una situazione di vulnerabilita', o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorita' su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitu' o prelievo di organi;
  • b)Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile sfruttamento di cui al capoverso (a) del presente articolo, e' irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al capoverso a);
  • c)il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o l'accoglienza di un fanciullo al fine di sfruttarlo sara' considerato "tratta di persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al capoverso a) del presente articolo; (d) il termine "fanciullo" significa qualsiasi persona di eta' inferiore a diciotto anni.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art3 · fonte su Normattiva