[1]di applicazione

[2]Il presente Protocollo si applichera', salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed ai procedimenti concernenti i reati stabiliti in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo, quando tali reati sono di natura transnazionali e vi e' implicato un gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione delle vittime di tali reati.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art4 · fonte su Normattiva