[1], ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

[2]1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002. 2. Il presente Protocollo e' altresi' aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, purche' almeno uno Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare i suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresi' il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza. 4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresi' il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art17 · fonte su Normattiva