[1]misure di prevenzione

[2]1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi d'informazione per incrementare la sensibilita' dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo sono un'attivita' criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati. 2. In conformita' all'articolo 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati. 3. Ciascuno Stato parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo ed la cooperazione a livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realta' socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economiche che sono alla base del traffico di migranti, come la poverta' ed il sottosviluppo.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art15 · fonte su Normattiva