[1]di confine

[2]1. Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parti rafforzano per quanto possibile i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare la tratta delle persone. 2. Ciascun Stato Parte adotta le misure legislative, o altre misure appropriate, per impedire, per quanto possibile, l'utilizzazione di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali ai fini della perpetrazione dei reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo. 3. Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, tali misure prevedono l'obbligo per i trasportatori commerciali, ivi compresa qualsiasi compagnia di' trasporti o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza. 4. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformita' alla sua legislazione interna, affinche' l'obbligo enunciato al paragrafo 3 del presente articolo sia accompagnato da sanzioni. 5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i quali permettano, in conformita' alla sua legislazione interna, di negare l'ingresso alle persone implicate nella perpetrazione di reati determinati in conformita' al presente Protocollo o di annullare il loro visto. 6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prevedono di rafforzare la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il mantenimento di vie di comunicazione dirette.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art11 · fonte su Normattiva