1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformita' con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:

  • a)punti d'imbarco e di destinazione, nonche' itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
  • b)l'identita' e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
  • c)l'autenticita' e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonche' il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o d'identita' in bianco;
  • d)i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' utilizzati nelle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo ed i mezzi per individuarli;
  • e)le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
  • f)le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorita' di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacita' di prevenire e individuare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, nonche' di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati. 2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art10 · fonte su Normattiva