[1]e Accordi

[2]Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o accordi o intese operativi al fine di:

  • a)Istituire le misure piu' adeguate ed efficaci per prevenire e combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo; oppure
  • b)Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art17 · fonte su Normattiva