Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
Art. 17 (Protocollo 3)
[1]e Accordi
[2]Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o accordi o intese operativi al fine di:
- a)Istituire le misure piu' adeguate ed efficaci per prevenire e combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo; oppure
- b)Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo
Testo vigente dal 11 aprile 2006
