[1]di salvaguardia

[2]1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati e dei privati in forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato. 2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta. L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art14 · fonte su Normattiva