[1]Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui e' data detta comunicazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (LINK PDF -- 56-56)

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art31 · fonte su Normattiva