[1]Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui e' data detta comunicazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (LINK PDF -- 56-56)
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
