[1]Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Trattato in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di detta comunicazione. La cessazione dell'efficacia del presente Trattato non pregiudica i procedimenti estradizionali avviati prima della cessazione stessa. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art25 · fonte su Normattiva