1. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento con il mutuo consenso degli Stati. 2. Ogni modifica al presente Accordo concordata tra gli Stati e' effettuata mediante accordi reciproci tra gli Stati ed entra in vigore in conformita' all'articolo 29.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art30 · fonte su Normattiva