1. Quando una persona deve essere estradata dalla Parte richiesta attraverso il territorio di un altro Stato (di seguito denominato "Stato di transito"), la Parte richiedente domanda allo Stato di transito di consentire il transito di detta persona attraverso il suo territorio. La domanda e' presentata attraverso le Autorita' centrali, o, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La domanda non e' prevista in caso di trasporto aereo se non e' previsto atterraggio nel territorio dello Stato di transito. 2. Quando lo Stato di transito riceve una tale domanda, che contiene le informazioni del caso, esso la tratta ai sensi del proprio ordinamento. 3. Nel caso di un atterraggio non previsto, lo Stato di transito puo', su richiesta del funzionario di scorta, trattenere la persona per novantasei (96) ore in attesa di ricevere la domanda di transito presentata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art18 · fonte su Normattiva