[1]Transito

[2]1. Ciascuna Parte potra' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. La Parte che richiede il transito inoltrera' allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito sara' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione. 3. Lo Stato di transito provvedera' alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio. 4. Non sara' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo senza scali nel territorio dello Stato di transito. Se si dovesse verificare uno scalo imprevisto nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente ii transito informera' immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattera' la persona da far transitare per non otre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art18 · fonte su Normattiva