1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative spese. 2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna alla Parte richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 17. 3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni o delle risorse finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art19 · fonte su Normattiva