[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Libreville o a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 4 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;146~convenzione-art29 · fonte su Normattiva