[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 10 giugno 2009, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarra' il testo inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art30 · fonte su Normattiva