E PROVE (1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiedente relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, od al fine della ricerca di proventi di reato, la Parte richiesta deve: (a) fornire alla Parte richiedente informazioni, documenti, atti ed altro materiale; (b) assumere le deposizioni testimoniali e trasmetterle alla Parte richiedente; (c) cercare, sequestrare e consegnare alla Parte richiedente tutto il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni che siano domandate dalla Parte richiedente in merito al luogo e alle circostanze del sequestro nonche' alla successiva custodia, prima della consegna, del materiale sequestrato. (2) La domanda fatta a norma del presente articolo deve comprendere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 del presente Accordo: (a) la descrizione di ogni notizia, documento, atto, dichiarazione, materiale probatorio o altro materiale richiesto; (b) ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini della esecuzione della domanda, ed in particolare l'identita' del testimone o di qualsiasi altra persona avente rapporto con la esecuzione della domanda stessa e, se possibile, la localita' in cui il testimone o le altre persone si trovano: (c) eventuali richieste di riservatezza. (3) Se la domanda riguarda la trasmissione di un documento, la Parte richiesta puo' trasmetterne copia, salvo che la Parte richiedente non richieda esplicitamente l'originale. (4) La Parte richiesta puo' differire la consegna dei documenti originali o di altro materiale richiesti se essi sono necessari in procedimenti penali o civili nel proprio territorio. (5) Quando la Parte richiesta ne abbia fatto domanda, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito ai sensi del presente Accordo allorche' lo stesso non sia piu' necessario ai fini delle indagini o del procedimento.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art7 · fonte su Normattiva