DELLE DOMANDE (1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce l'assistenza non appena possibile. L'azione richiesta sara' eseguita in conformita' alla legge nazionale della Parte richiesta ed alle specifiche richieste indicate nella domanda nei limiti in cui esse non sono incompatibili con questa legge. (2) La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente di tutte le eventuali circostanze che sembrano poter causare sostanziali ritardi nella esecuzione della domanda. (3) La Parte richiesta deve prontamente dare alla Parte richiedente comunicazione della propria eventuale decisione di non accogliere, in tutto o in parte, la domanda di assistenza, indicandone i motivi. (4) La Parte richiedente deve prontamente dare comunicazione alla Parte richiesta di tutte le eventuali circostanze che possono influire negativamente sulla domanda o sulla sua esecuzione, ovvero che possono rendere non opportuno dare corso alla domanda stessa.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art6 · fonte su Normattiva