NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI (1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del presente Accordo, la Parte richiedente non puo' usare le prove o le informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da quelli indicati nella domanda stessa, salvo che la Parte richiesta non vi abbia previamente consentito. (2) Le informazioni che, nel rispetto della disposizione del paragrafo (1) di questo articolo, siano state rese pubbliche nel territorio della Parte richiedente possono essere usate per qualsiasi fine.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art8 · fonte su Normattiva