ARTICOLO V 1. Le Parti contraenti si sforzeranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo. 2. In caso di controversia relativa alla posizione di installazioni od attrezzature rispetto alle linea di delimitazione di cui all'Articolo I del presente Accordo, le rispettive Autorita' competenti delle Parti contraenti verificheranno, di comune intesa, in quale zona della piattaforma continentale siano effettivamente situate tali installazioni od attrezzature. 3. Nel caso in cui una controversia tra le Parti non sia stata risolta entro il termine di quattro mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia fatto conoscere all'altra la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuna Parte contraente potra' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che nel medesimo termine le Parti non abbiano deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad altra istanza internazionale.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
