Art. IX Tutte le controversie che potranno sorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante negoziazioni per via diplomatica.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artix · fonte su Normattiva