[1]Risoluzione delle Controversie

[2]1. Qualsiasi controversia che sorga dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo verra' risolta di comune accordo tra le Autorita' doganali delle Parti. 2. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art21 · fonte su Normattiva