[1]Probatoria nello Stato Richiesto

[2]1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonche' esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza. 4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, laddove cio' sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformita' alla legislazione interna di questo Stato.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~art11 · fonte su Normattiva