[1]Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
[2]1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie o agli organi di Polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
Testo vigente dal 2 agosto 2016
