[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE
[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[3]E
[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
[5]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue:
[6]Articolo 1
[7]Obbligo di Estradare
[8]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Testo vigente dal 2 agosto 2016
