[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]E

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO

[5]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue:

[7]Obbligo di Estradare

[8]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Testo vigente dal 2 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147~trattato-di-estradizione-art1 · fonte su Normattiva