[1]di Esecuzione della Sentenza

[2]1. Lo Stato di Esecuzione esegue la sentenza e adotta le relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione, in conformita' alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorita' competenti dello Stato di Condanna con riferimento alla condotta tenuta dalla persona condannata prima della consegna. 2. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno ed e' rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato e' autorizzato ad eseguire la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art12 · fonte su Normattiva