della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza 1. Se il trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e' concesso, gli Stati si accordano sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il suo trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art11 · fonte su Normattiva