[1]Generali

[2]1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti possono concordare che la sentenza che infligge la condanna o che applica la misura di sicurezza sia eseguita dallo Stato di Esecuzione. 3. Nel caso di una persona condannata con sentenza la cui esecuzione e' sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di Esecuzione adotta le misure di sorveglianza richieste e tiene informato lo Stato di Condanna sul modo in cui esse sono attuate. 4. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura di sicurezza che sia loro applicata e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 12.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art2 · fonte su Normattiva