[1]GENERALI
[2]1. Le Parti, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio dello Stato di condanna puo' essere trasferita nel territorio dello Stato di esecuzione allo scopo di scontare la condanna inflitta nei suoi confronti con una sentenza definitiva.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
