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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislativo, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullita' degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, con le seguenti modificazioni:
[8]Dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente art. 3:
[9]«Salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per gli atti non registrati nei termini prescritti, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:
- a)agli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o diritti immobiliari registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;
- b)agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
- c)agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita che saranno stipulati da enti pubblici nonche' da enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari od economiche o sempre che il prezzo sia distribuito in rate annuali eguali e risulti interamente saldato alla fine del termine di locazione;
- d)agli atti costitutivi di servitu', o contenenti promessa di costituirla, per il passaggio di condutture elettriche, di gas e di acqua, di condutture telefoniche, telegrafiche e di gomene di funicolari aeree, nonche' per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori delle dette condutture».
[10]Gli articoli 3, 4, 5, 6, diventano articoli 4, 5, 6, 7.
[11]L'art. 7 diventa art. 8 ed e' modificato nel modo seguente:
[12]Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, salvo quanto e' disposto dall'art. 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1941-XX
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[17]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 9 maggio 2025
