[1]L'articolo 78 terzo del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti:

[2]"Articolo 78-ter.

[3]1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio amministrativo non e' stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorita' crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione. L'Alta Autorita' e' autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo. 2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo. L'autorizzazione e l'obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformita'. Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, puo' prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1. Questa parte della decisione del Consiglio e' sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata".

Testo vigente dal 30 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148~art4 · fonte su Normattiva