E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae delle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da attivita' che un artista dello spettacolo od uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti non all'artista od allo sportivo medesimi, ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove le attivita' dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art17 · fonte su Normattiva