da imposte 1. Il Governo della Repubblica Italiana s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato Italiano o dei suoi Enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dalla impresa senegalese. 2. Il Governo della Repubblica del Senegal s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato senegalese o dei suoi enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dall'impresa italiana. 3. L'esenzione fiscale prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica anche all'impresa italiana e all'impresa senegalese di trasporto aereo che partecipano ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente ai redditi di dette imprese. Questa disposizione si applica soltanto alla quota parte del reddito della societa' Air-Afrique attribuita al Senegal.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;148~convenzione-art2 · fonte su Normattiva