CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL INTESA AD EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA DELL'ITALIA E DEL SENEGAL. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto aereo di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e di merci. Questa disposizione non prevede le attivita' manifestamente distinte, quale la gestione indipendente di un albergo, da parte di un'impresa italiana o senegalese avente la sua sede di direzione effettiva nell'altro Stato contraente. 2. Per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuata per mezzo di un aeromobile utilizzato dalle imprese italiane o senegalesi ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Senegal. 3. Per "impresa italiana" e "impresa senegalese" s'intende, come il contesto richiede, l'impresa designata da ciascuno Stato contraente in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972. 4. Le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica del Senegal. 5. L'espressione "autorita' competente" designa: - per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze. - per quanto riguarda il Senegal, il Ministero per le Finanze.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;148~convenzione-art1 · fonte su Normattiva