[1]Qualora uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un'imposta sugli utili di imprese italiane derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, l'Italia puo' applicare la propria imposta regionale sulle attivita' produttive su tali utili di imprese statunitensi, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) della Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~protocollo-art8 · fonte su Normattiva