ARTICOLO VIII Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi: - produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito; - prevenzione della tossicodipendenza; - cura e recupero dei tossicodipendenti. Tale collaborazione sara' fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988) e sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere nel rispetto della sovranita' nazionale, dell'integrita' territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di entrambi i Paesi.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
