ARTICOLO IX La Parte italiana esprime l'intenzione di: - prendere in considerazione le priorita' di sviluppo del Peru' e definire le modalita' attraverso le quali scienziati e professionisti peruviani possano accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane; - appoggiare iniziative in settori da concordare per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale; - promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico. Del pari le Parti riaffermano altresi' il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali stabilite nell'Accordo firmato l'8 aprile 1961 e accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una piu' approfondita conoscenza tra i due Paesi e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Peru' e della lingua spagnola in Italia.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
