Quadro giuridico 1. La cooperazione bilaterale in materia di lotta al narcotraffico ed alla tossicodipendenza si inquadrera' nell'ambito degli accordi e delle convenzioni cui hanno aderito le Parti, compresi gli strumenti regionali in materia, ed in modo particolare la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope firmato a Vienna il 20 dicembre 1988. 2. Le Parti collaboreranno nella lotta contro tutte le fasi del narcotraffico e della tossicodipendenza, e segnatamente in relazione a: la produzione, l'offerta, il consumo, la domanda ed il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope; il trattamento ed il recupero dei tossicodipendenti.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art19 · fonte su Normattiva