ARTICOLO X Le Parti si adopereranno per: - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari previsti dalla legge 49/87 della cooperazione italiana allo sviluppo tenendo in considerazione prioritaria i progetti di elevato contenuto sociale previsti dal Progetto di Compensazione Sociale del Governo peruviano, cosi' come progetti produttivi e di integrazione territoriale; - conferire priorita' al miglioramento della situazione sociale e sanitaria con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale; - privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse peruviane e migliorarne il potenziale di esportazione. Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilita' delle Organizzazioni non governative (ONG) come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La parte peruviana si impegna a favorire l'attivita' delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;148~accordo-artx · fonte su Normattiva