ARTICOLO XI Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano che i progetti di cooperazione, definiti nei programmi triennali e finanziati in tutto o in parte in via bilaterale o multilaterale dal Governo italiano godano di autonomia di gestione secondo modalita' da concordarsi. Il Governo peruviano garantira' particolare trattamento normativo per il personale italiano e per le attrezzature di provenienza italiana destinate ai programmi di cooperazione, assicurando che merci e servizi forniti nel quadro di tali programmi siano impiegati esclusivamente e nei tempi richiesti per lo scopo al quale sono stati destinati. Il personale direttivo responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potra' essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti. Il Governo peruviano garantira' che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione. Il Governo italiano studiera' forme operative per sostenere fondi peruviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, cosi' come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").
Testo vigente dal 5 marzo 1994
