ARTICOLO XIII Al fine delle indicazioni di priorita', e per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili nonche' esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sara' presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sara' composto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la parte peruviana sara' composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, Finanze e Industria, Commercio Interno, Turismo e Integrazione.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
