ARTICOLO XIV Il Comitato previsto dall'articolo XIII potra' avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle pro- cedure di approvazione dei programmi e dei progetti previsti, nonche' per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validita' delle iniziative.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
