ARTICOLO XII Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilita' di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Peru', accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;148~accordo-artxii · fonte su Normattiva