[1]ARTICOLO XVI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' la validita' quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia, con preavviso non inferiore a sei mesi. L'Accordo avra' comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia. In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo. Firmato in duplice copia a Roma il giorno venticinque del mese di ottobre 1991 in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Peru'
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 5 marzo 1994
