Articolo XIII Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio fra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica. L'Accordo avra' una durata di cinque anni e, a scadenza, verra' automaticamente rinnovato per periodi successivi di uguale durata, salvo che una parte lo denunci, mediante notifica all'altra con un anticipo non inferiore a sei mesi, trascorsi i quali cessera' di essere in vigore. In questo caso, le attivita' di cooperazione che risultassero in corso di svolgimento non saranno sospese ne' interrotte a motivo della suddetta scadenza. La cessazione della validita' del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto, impegno o altra situazione giuridica sorta in conformita' ad accordi tra organismi delle Parti. Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Firme Illeggibili

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artxiii · fonte su Normattiva