ARTICOLO III Le Parti contraenti cercheranno di facilitare e semplificare per quanto possibile le formalita' da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi gli Stati, come pure all'importazione ed esportazione di documenti e materiali di propaganda turistica.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artiii · fonte su Normattiva