ARTICOLO II In conformita' alla legislazione interna nei due Paesi, ciascuna delle Parti potra' istituire e mantenere uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte contraente con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attivita' a carattere commerciale. Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione e il funzionamento di detti uffici.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
